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DETTAGLIO NEWS
 
01/03/2012 22:18:51 - Tassa sulla proprietà della barca
 
 
TASSA SULLE IMBARCAZIONI CAMBIA TUTTO:
 
 NON PIU' SULLO STAZIONAMENTO MA BENSI' SUL POSSESSO

Ora è ufficiale e si tratta di una modifica fatta alla tanto discussa tassa - che entrerà in vigore il 1° maggio - per evitare una vera e propria fuga dai nostri porti.

L'emendamento, approvato in commissione durante l'esame del dl liberalizzazione, riscrive quanto previsto dal decreto legge Salva-Italia promulgato nel dicembre scorso.

Nello specifico, gli importi dovuti andranno dagli 800 euro annui per gli scafi compresi tra i 10,1 e i 12 metri, fino ai 25 mila euro per le barche oltre i 64 metri. Si nota che le cifre sono di gran lunga inferiori, soprattutto per quanto riguarda le metrature più importanti, rispetto a quelle previste dalla precedente proposta Monti. E'cambiata anche la voce che voleva differenza tra la barca che staziona in acqua e quella messa a secco: ora entrambe dovranno pagare l'imposta.

Inoltre si potrà dare la propria barca in affitto pagando una tassa del 20%. L’attività non costituirà uso commerciale se l’incasso annuo non supererà i 30mila euro. L’importo sarà soggetto a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e delle relative addizionali, pari al 20% «con l’esclusione della detraibilità e deducibilità dei costi e delle spese sostenute, relative all’attività di noleggio».

Saranno poi esentati, secondo l’emendamento, «i soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio».

Pagheranno invece una cifra equivalente alla metà degli importi le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kW non sia inferiore a 0.5. Gli importi indicati sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Inoltre, allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità per il primo anno dalla prima immatricolazione. Infine, la tassa non si applicherà alle imbarcazioni che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

 

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