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DETTAGLIO NEWS
 
04/03/2012 10:07:27 - Nuova Tassa imbarcazioni
 
Ecco le ultime:
Chi pensava di fare charter semplicemente avendo una barca, non sarà facile con tutto ciò che vogliono.

Fonte www.governo.it

Art. 59-ter

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale)

1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio dì noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, camma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime"».

All'articolo 60

il primo comma ,in fine aggiungere il seguente periodo: "Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell' armatore".

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.

(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) curo 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) curo 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) curo 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo dí lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";

b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";

c) al comma 4, le parole: "', nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;

d) al comma 5-bis, dopo le parole "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione";

e) al comma 7, al primo periodo, la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.";

f) il comma 8 è soppresso;

g) al comma 9, le parole: “da 2 a 8” sono sostituite dalle seguenti: “da 2 a 7”.



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